Art. 1.
(Istituzione della professione).

      1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali relativi alla regolamentazione della professione sanitaria di erborista ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
      2. È istituita la professione sanitaria di erborista, con il seguente profilo professionale: l'erborista è l'operatore sanitario non medico che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia professionale la selezione delle piante officinali e delle forme di preparazione derivate e l'eventuale miscelazione delle stesse e la miscelazione dei derivati, rispondendo alle esigenze e alle richieste dell'utente che, nell'ambito della propria libertà di scelta, voglia essere orientato sull'uso delle piante officinali per la tutela della propria salute. L'erborista è il consulente dell'automedicazione nel campo delle piante officinali.
      3. Sono di competenza dell'erborista: la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la manipolazione, la miscelazione, il confezionamento e la commercializzazione al dettaglio delle piante officinali, delle droghe, dei loro derivati e dei preparati erboristici.
      4. Sono di competenza dell'erborista la vendita all'ingrosso delle piante officinali e delle relative droghe.